(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del
                           12 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  promuove  la  convivenza  delle  persone con gli
animali  nel  rispetto  delle  caratteristiche  naturali, biologiche,
fisiche,  etologiche  di  cui questi ultimi sono portatori al fine di
realizzare  sul  territorio  un  rapporto equilibrato tra gli stessi,
l'uomo e l'ambiente; condanna gli atti di crudelta' contro di essi ed
il loro abbandono.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, la Regione tutela gli
animali  di  affezione,  definendo tali gli animali che convivono con
l'uomo,  stabilmente  od  occasionalmente,  a  scopo  di  compagnia o
destinati a svolgere attivita' utili allo stesso.
    3.  Sono soggetti alla normativa gli animali di affezione in base
alla  legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali
di   affezione   e   prevenzione   del   randagismo)  e  ai  trattati
intrnazionali  recepiti dalla legge italiana, ivi compresi quelli che
vivono in liberta'.
    4.  La  presente  legge  disciplina  altresi'  il  trasporto,  la
detenzione,  il  ricovero,  la sterilizzazione e la prevenzione delle
malattie  degli  animali,  del  singolo  e della specie, ivi comprese
quelle  trasmessibili all'uomo e agli altri animali, attuando con gli
altri    soggetti    istituzionalmente   preposti   un'attivita'   di
programmazione, indirizzo e coordinamento.
    5.  Alla realizzazione delle affinita' di cui ai commi prededenti
provvedono,  nei  respettivi  ambiti  di  competenza,  la Regione, le
province,  i  comuni  singoli  o associati, le comunita' montane e le
ASL, con la collaborazione dei soggetti indicati nell'art. 6.
    6.  La  presente  legge  non  si applica agli allevamenti a scopo
alimentare  e alle attivita' previste dalla legge n. 157/1992 e dalla
legge  regionale  29/1994,  e  successive  modificazioni,  se non per
quanto previsto al successivo art. 23.